La maternità obbligatoria

Il congedo obbligatorio o maternità obbligatoria è quel periodo a tutela della donna e del bambino che sancisce il divieto di lavorare nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi al parto.
Questo periodo è quindi di 5 mesi complessivi che rimangono tali anche in presenza di una nascita gemellare e possono essere articolati secondo una nuova flessibilità.
L’astensione obbligatoria, infatti, può essere goduta un mese prima e quattro mesi dopo la nascita del figlio se la mamma è in buona salute: si tratta della cosidetta maternità flessibile.

Come ottenere il congedo di maternità obbligatorio

Per ottenere il congedo di maternità obbligatoria deve essere fatta una richiesta all’Inps accompagnata dal certificato medico di un ginecologo del SSN che attesti la gravidanza entro il settimo mese di gestazione.
La domanda va fatta online sul sito dell’INPS attraverso l’accesso con il PIN di tipo dispositivo. (vedi anche: Come Presentare la domanda di maternità facoltativa/obblgatoria on line)
Nel caso si scelga di usufruire della flessibilità di un mese prima del parto e quattro mesi dopo, è necessario avere un certificato del medico del SSN affermante che questa scelta non comporta problemi di salute alla gestante o al nascituro.
La stessa dichiarazione deve essere fatta dal medico aziendale (secondo il d.lgs. n. 626/94) o dal datore di lavoro dove non esiste questa figura.
Se la mamma, dopo aver ottenuto il congedo flessibile, cambia i suoi progetti può chiederne la revoca in qualsiasi momento. La flessibilità può essere infatti interrotta su richiesta della lavoratrice o per malattia. Il periodo di flessibilità, anche se già accordato, si interrompe con l’insorgere di un periodo di malattia che può comportare un rischio per la salute della lavoratrice e del bambino.
Inoltre, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta del parto, il periodo di maternità obbligatoria di cui la mamma non ha usufruito può essere goduto nei mesi successivi alla nascita tramite presentazione della domanda entro 30 giorni dal parto.

Chi ha diritto e dove fare domanda

Hanno diritto alla maternità obbligatoria tutte le lavoratrici dipendenti, quelle in cassa integrazione, a progetto, colf e badanti anche senza cittadinanza italiana.
Le libere professioniste godono della prevista indennità ma non sono obbligate ad alcuna astensione dalla professione.
La domanda deve essere inoltrata telemanticamente all’Inps e al datore di lavoro prima che inizino i due mesi ante partum, quindi prima del settimo mese. Un certificato rilasciato da un medico del SSN o di una struttura convenzionata che attesta la data presunta del parto e la settimana di gestazione sarà allegato alla domanda stessa.

Retribuzione durante la maternità obbligatoria

Con il periodo di congedo obbligatorio la futura mamma riceverà un indennizzo dell’80% della retribuzione.
Per la lavoratrice saltuaria l’indennità sarà calcolata in base a quanto guadagnato nel periodo lavorativo diviso per i giorni feriali.
I diritti della mamma, oltre alla retribuzione, comprendono anche il mantenimento dell’occupazione e la maturazione di ferie, tredicesima e scatti di anzianità.

Al termine della maternità obbligatoria è possibile richiedere l’astensione o maternità facoltativa (congedo parentale).