Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul congedo parentale (o astensione facoltativa)
Le donne in gravidanza, per legge, usufruiscono del congedo di maternità obbligatorio , in modo tale da restare a riposo durante il delicato atto del parto e dei primi mesi di vita del bimbo: normalmente il periodo di tempo in cui l’astensione dal lavoro è obbligatoria ammonta a cinque mesi, ossia quel lasso che corre tra il settimo mese di gravidanza e il terzo mese di vita (oppure, in casi in cui non vi sia alcun rischio, dall’ottavo mese di gravidanza fino al quarto mese dopo la nascita), senza che ciò vada a intaccare le norme contrattuali (ferie, retribuzione o tredicesima).
Talvolta accade che il genitore lavoratore abbia bisogno di restare accanto al bimbo per un periodo di tempo superiore a quello previsto dall’astensione obbligatoria: in tal caso, può usufruire della cosiddetta maternità facoltativa (o astensione facoltativa / congedo parentale).
L’astensione facoltativa: cos’è?
La maternità facoltativa è, in breve, un prolungamento del periodo di assenza dal lavoro al fine di restare accanto al bimbo per un periodo superiore rispetto a quello immediatamente post-parto.
E’ fruibile dalla madre e/o dal padre:
– alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
– al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi
– al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.
– al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
– per le lavoratrici autonome e per la lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
I giorni di astensione possono essere richiesti in maniera continuativa o frazionata nel corso del tempo. In ogni caso quest’opzione non può essere attivata oltre il compimento dell’ottavo anno di età del bambino: al di là di questo periodo temporale infatti, i permessi relativi al congedo parentale non possono più essere utilizzati.
Durata e retribuzione del congedo parentale
Per ciò che concerne la retribuzione, l’astensione facoltativa è corrisposta economicamente al 30% rispetto al normale stipendio giornaliero (oltre al versamento dei contributi), se utilizzata entro il terzo anno di età del bambino, mentre non è retribuita se si va a richiedere l’opzione dopo il compimento del terzo anno del bimbo (salvo alcuni casi di condizione di basso reddito da parte della famiglia). Comunque l’astensione non va ad interferire con i permessi spettanti per contratto, né con le ferie.
Chi ne beneficia? Come fare?
Possono beneficiare del congedo parentale i genitori naturali o adottivi del bambino, nonché a coloro cui il bambino è in affidamento, a patto che abbiano un contratto lavorativo in essere (e non siano autonomi, lavoratori a domicilio, casalinghe/i) : costoro sono soggetti alle medesime condizioni e trattamenti economici.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
– WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line) (vedi anche: Presentare Domanda maternità facoltativa/obblgatoria on line) ;
– Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
– Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto, indicando il periodo di astensione che s’intende seguire.
Qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).
Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.
Entrambi i genitori possono richiedere il permesso di maternità facoltativa in simultanea: la madre, chiaramente, può farne uso dopo che ha ultimato l’astensione obbligatoria.